Scaduto

Gara #481

Accordo Quadro di durata quadriennale per l’affidamento degli interventi previsti nell’appalto integrato del Programma di Edilizia Residenziale Sociale Via Basile e Via Salvemini - Città di Avellino - Lotto 1A, Lotto 2, Lotto 3 e Lotto1C – Redazione del progetto esecutivo ed esecuzione dei lavori Lotti 1A/2/3, esecuzione dei lavori Lotto 1C
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Informazioni appalto

28/10/2025
Aperta
Lavori e progettazione esecutiva
€ 8.332.582,39
Andreotti Carmine

Categorie merceologiche

4521 - Lavori generali di costruzione di edifici
71242 - Preparazione di progetti e progettazioni, stima dei costi

Lotti

1
B8D3088ACC
F37H21001610002
Qualità prezzo
Accordo Quadro di durata quadriennale per l’affidamento degli interventi previsti nell’appalto integrato del Programma di Edilizia Residenziale Sociale «Via Basile e Via Salvemini - Città di Avellino Lotto 1A, Lotto 2, Lotto 3 e Lotto1C – Redazione del progetto esecutivo ed esecuzione dei lavori Lotti 1A/2/3, esecuzione dei lavori Lotto 1C
Accordo Quadro di durata quadriennale, con un unico operatore economico, per l’affidamento degli interventi previsti nell’appalto integrato del Programma di Edilizia Residenziale Sociale (PIERS) Via Basile e Via Salvemini - Città di Avellino Regione Campania Lotto 1A, Lotto 2, Lotto 3 e Lotto1C – Redazione del progetto esecutivo ed esecuzione dei lavori Lotti 1A/2/3, esecuzione dei lavori Lotto 1C
€ 7.861.231,33
€ 1.961.986,51
€ 471.351,06

Scadenze

19/11/2025 15:00
27/11/2025 12:00
01/12/2025 09:30

Allegati

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14/11/2025 16:18
1.85 MB

Chiarimenti

30/10/2025 16:43
Quesito #1
In merito al criterio A1, sotto riportato:

SUB-CRITERIO A.1: Servizi di progettazione esecutiva per interventi analoghi ERP, svolti negli ultimi 5 anni Il criterio A.1 riguarda la valutazione dell’adeguatezza e competenza dei progettisti desunta da un numero massimo di 3 servizi eseguiti negli ultimi 5 anni e relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico e temporale, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell’affidamento.

si chiede di chiarire se i servizi analoghi debbano essere necessariamente Progetti ERP e se debba trattarsi esclusivamente di Progettazioni esecutive poiché non è chiaro



13/11/2025 15:46
Risposta
Si chiarisce che ai fini dell’attribuzione del punteggio tecnico del sub-criterio A.1 saranno valutati esclusivamente i servizi di progettazione esecutiva svolti per interventi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP).


04/11/2025 10:55
Quesito #2
Spett.le Stazione Appaltante,

con la presente si richiede cortese chiarimento in merito alla possibilità di ricorrere all’istituto dell’avvalimento per la Certificazione SA 8000 – Responsabilità Sociale, qualora la medesima sia richiesta come requisito di partecipazione nell’ambito della presente procedura di gara.

Si evidenzia che, ai sensi dell’art. 104 del D.Lgs. 36/2023, è consentito l’avvalimento per i requisiti di ordine speciale, nei limiti in cui questi siano effettivamente disponibili e dimostrabili tramite messa a disposizione di risorse e mezzi pertinenti e concreti da parte dell’impresa ausiliaria.

Si richiama inoltre che, in base ai principi di cui agli artt. 100 e 101 del D.Lgs. 36/2023, nonché alle indicazioni ANAC in materia di avvalimento contenute in numerosi atti di regolazione (tra cui Delibera ANAC n. 363/2021 e precedenti, oltre a pareri e linee di indirizzo sull’avvalimento di certificazioni e requisiti tecnico-professionali), la valutazione sull’ammissibilità dell’avvalimento per specifiche certificazioni deve tenere conto della natura del requisito e della sua effettiva trasferibilità, verificando che l’ausiliaria metta a disposizione non solo il “titolo” certificativo ma anche l’organizzazione, i processi e le risorse che ne costituiscono presupposto sostanziale.

Poiché la Certificazione SA 8000 attiene alla capacità organizzativa dell’operatore economico in materia di gestione della responsabilità sociale secondo standard internazionali, si domanda se la Stazione Appaltante ritenga ammissibile l’avvalimento per tale requisito, anche mediante messa a disposizione documentata dei relativi sistemi organizzativi, procedure e risorse dell’impresa ausiliaria, in conformità agli artt. 104 e 105 del Codice e alla disciplina ANAC sull’avvalimento c.d. “operativo”.

Si chiede pertanto conferma dell'interpretazione e delle modalità applicative eventualmente previste dalla S.V., al fine di garantire corretta e uniforme partecipazione alla gara.

Distinti saluti.


13/11/2025 15:16
Risposta
Come ravvisabile dal Disciplinare di gara, sarà attribuito un punteggio premiante all’operatore economico che dimostri la propria capacità di gestire gli aspetti ambientale, sociali, di sicurezza sul lavoro, parità di genere e prevenzione della corruzione attraverso il possesso delle seguenti Certificazioni: UNI EN ISO 14001, SA 8000, ISO 45001, UNI PdR 125:2022, UNI ISO 37001.

Per quanto riguarda il possesso della certificazione SA8000, il ricorso all’avvalimento “premiale” è possibile in quanto consentito dall’art. 104 del vigente Codice degli Appalti oltre che esplicitamente previsto a pagina 18 del Disciplinare di gara (SEZIONE VII – AVVALIMENTO).

Si tenga presente che ai sensi dell’art. 104 comma 12 del Codice, nei soli casi in cui l’avvalimento sia finalizzato a migliorare l’offerta, non è consentito che partecipino alla medesima gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione, salvo che la prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

Inoltre, l’avvalimento della certificazione sarà ritenuto ammissibile purché l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata, per l’intera durata dell’appalto, tutti i fattori della produzione e tutte le risorse, che, complessivamente considerate, le hanno consentito di acquisire la certificazione di qualità considerata.

Si precisa che tutta la documentazione relativa all’eventuale ricorso da parte degli OOEE all’istituto dell’avvalimento dovrà essere inserita nello slot “F- Certificazioni” previsto nella piattaforma di approvvigionamento nella sezione dedicata all’Offerta tecnica.

04/11/2025 10:58
Quesito #3
Spett.le Stazione Appaltante,

con la presente si sottopone alla cortese attenzione della S.V. la richiesta di chiarimento relativa alla possibilità di soddisfare il requisito di possesso della Certificazione UNI PdR 125:2022 – Sistema di gestione per la parità di genere mediante ricorso all’istituto dell’avvalimento, qualora tale certificazione sia richiesta quale requisito di partecipazione alla presente procedura.

In merito si evidenzia che l’art. 104 del D.Lgs. 36/2023 consente l’avvalimento per i requisiti di ordine speciale, subordinandone l’ammissibilità alla dimostrazione che l’impresa ausiliaria metta effettivamente a disposizione mezzi, risorse e asset organizzativi necessari per l’esecuzione dell’appalto, in coerenza con i principi di effettività, concretezza e pertinenza.

Si richiama altresì l’art. 100 del D.Lgs. 36/2023 in tema di requisiti tecnico–professionali, nonché i principi relativi alla promozione delle pari opportunità, inclusione e valorizzazione delle diversità nell'esecuzione dei contratti pubblici (art. 61 e ss. del medesimo decreto).

Con riferimento alla disciplina ANAC in materia di avvalimento, si richiama la costante posizione dell’Autorità secondo cui l’avvalimento di certificazioni di sistema (c.d. avvalimento operativo) è ammissibile solo ove l’impresa ausiliaria metta a disposizione non il mero “titolo”, bensì l’insieme organizzativo e gestionale che costituisce presupposto della certificazione e che deve sostanzialmente essere fruibile dal concorrente per l’esecuzione dell’appalto (cfr. delibere e atti di regolazione ANAC in materia di avvalimento di sistemi di gestione).

Considerato che la certificazione UNI PdR 125:2022 attesta l’adozione e l’applicazione di un sistema organizzativo strutturato per la promozione della parità di genere e che implica specifiche politiche aziendali, procedure e indicatori di monitoraggio, si chiede se la Stazione Appaltante ritenga:


ammissibile l’avvalimento per tale requisito;necessario che l'impresa ausiliaria renda disponibile l’intero sistema di gestione certificato e le relative risorse e procedure;ulteriori adempimenti documentali previsti (ad esempio, contratto di avvalimento con specifica indicazione delle risorse e dei processi messi a disposizione, dichiarazioni ex art. 104 D.Lgs. 36/2023, ecc.).


La presente richiesta è formulata al fine di garantire trasparenza, parità di trattamento e corretta interpretazione della disciplina applicabile, nonché per consentire un’adeguata predisposizione della documentazione di gara.


13/11/2025 15:20
Risposta
Dovendosi assimilare la certificazione sulla parità di genere alle altre certificazioni di processo, finalizzate ad attestare la capacità di un’organizzazione di strutturarsi e gestire le proprie risorse e i propri processi produttivi in modo tale da identificare e soddisfare i requisiti stabiliti dalla specifica norma di riferimento, non essendo normativamente vietato, tale certificazione può costituire oggetto di avvalimento, a condizione che con il relativo contratto sia messa a disposizione per l’intera durata dell’appalto l’organizzazione aziendale che è valsa al soggetto ausiliario l’ottenimento della stessa certificazione. L’avvalimento deve essere effettivo, non potendosi ammettere il cd. “prestito” della sola certificazione quale mero documento.

Si tenga presente che ai sensi dell’art. 104 comma 12 del Codice, nei soli casi in cui l’avvalimento sia finalizzato a migliorare l’offerta, non è consentito che partecipino alla medesima gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione, salvo che la prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

L’avvalimento della certificazione sarà ritenuto ammissibile purché il contratto di avvalimento assuma connotati di lealtà e concretezza e lo stesso individui le risorse umane e materiali, i protocolli organizzativi ed i piani aziendali, espressioni del know how specifico attestati dalla certificazione, messi concretamente a disposizione dell’ausiliato.

Si precisa che tutta la documentazione relativa all’eventuale ricorso da parte degli OOEE all’istituto dell’avvalimento dovrà essere inserita nello slot “F - Certificazioni” previsto nella piattaforma di approvvigionamento nella sezione dedicata all’Offerta tecnica.

04/11/2025 11:07
Quesito #4
Spett.le Stazione Appaltante,

con riferimento ai requisiti richiesti dalla documentazione di gara, con la presente si chiede cortese chiarimento in merito all’obbligo di possesso della Certificazione UNI ISO 37001 – Sistema di gestione per la prevenzione della corruzione.

In particolare, si richiede di confermare se tale requisito possa ritenersi soddisfatto alternativamente tramite:


Iscrizione all’Anagrafe Antimafia degli Esecutori (AAE), ai sensi degli artt. 30 e ss. del D.Lgs. 36/2023 e della normativa antimafia vigente;Adozione di un Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 comprensivo delle misure di prevenzione dei reati contro la Pubblica Amministrazione.


A tal riguardo, si evidenzia che:


la certificazione UNI ISO 37001 costituisce un sistema di gestione specifico dedicato alla prevenzione della corruzione;l’iscrizione all’Anagrafe Antimafia degli Esecutori attesta l’assenza di cause di decadenza, sospensione o divieto ex D.Lgs. 159/2011, configurando un requisito di moralità antimafia;il Modello 231 può includere procedure e controlli specifici per la prevenzione dei reati corruttivi, rappresentando un sistema organizzativo conforme alla disciplina interna anticorruzione.


Considerato che tali strumenti perseguono finalità analoghe – seppur mediante approcci e basi normative differenti – si chiede pertanto se la Stazione Appaltante:


ritenga alternativi ed equivalenti ai fini della partecipazione alla gara i citati strumenti (iscrizione AAE e Modello 231) rispetto alla certificazione UNI ISO 37001;in caso contrario, confermi la necessità tassativa del possesso della certificazione UNI ISO 37001 quale requisito autonomamente richiesto.


Il presente chiarimento è formulato al fine di garantire corretto e uniforme adempimento degli obblighi di gara da parte dei concorrenti.

Distinti saluti.


13/11/2025 15:21
Risposta
Come ravvisabile dal Disciplinare di gara, sarà attribuito un punteggio premiante all’operatore economico che dimostri la propria capacità di gestire gli aspetti ambientale, sociali, di sicurezza sul lavoro, parità di genere e prevenzione della corruzione attraverso il possesso delle seguenti Certificazioni: UNI EN ISO 14001, SA 8000, ISO 45001, UNI PdR 125:2022, UNI ISO 37001.


Si conferma la valutabilità della sola Certificazione UNI ISO 37001.

04/11/2025 12:47
Quesito #5
Buongiorno,
con la presente si richiedonoi seguenti chiarimenti:

1. Requisiti di capacità tecnica e professionale dei progettisti

Si chiede di confermare che i requisiti relativi alle singole categorie di progettazione possono essere comprovati anche in caso di opere analoghe quando la complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare (grado di complessità superiore della singola categoria che attesta il requisito).

———

2. Coerenza tra requisiti di capacità tecnica e professionale dei progettisti e criteri di valutazione dei servizi analoghi

Nella Sezione VI.4 del Disciplinare, al paragrafo “Requisiti di capacità tecnica e professionale dei progettisti” è richiesto di:
“Aver eseguito nel precedente decennio contratti analoghi a quello in affidamento, anche a favore di soggetti privati, per un importo almeno pari al 50% di ciascuna categoria di progettazione riportata nella tabella al paragrafo III.1 del presente disciplinare.”

Tuttavia, alla sezione XII.3 (“Offerta tecnica”), al sub-criterio A.1, è richiesto di presentare tre servizi analoghi riferiti a interventi di edilizia residenziale pubblica.

Si chiede se, ai fini dell’offerta tecnica, siano ammissibili servizi analoghi eseguiti per committenti privati, come espressamente previsto al paragrafo del possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale dei progettisti, e se questi saranno valutati con pari punteggio rispetto a quelli svolti per committenze pubbliche.
Lo stesso dicasi anche per gli interventi realizzati richiesti al sub-criterio A.3.



3. Certificazione della figura esperta nel settore energetico–ambientale degli edifici (sub-criterio A.2)

Il sub-criterio A.2 della sezione XII.3 richiede la presenza, nel gruppo di progettazione, di almeno un professionista in possesso di una certificazione rilasciata da un organismo di valutazione della conformità secondo la norma ISO/IEC 17024, riferita a protocolli di sostenibilità degli edifici (BREEAM, LEED, ITACA, WELL, CasaClima, ecc.).

Si chiede di confermare che la certificazione di Professionista Esperto CAM rilasciata ai sensi della norma internazionale ISO/IEC 17024, conforme agli standard di accreditamento Accredia, sia considerata valida.

4. Per l'ottenimento del punteggio di cui al punto F - CERTIFICAZIONI, queste possono essere possedute dalla sola capogruppo, da tutti i componenti del raggruppamento o è sufficiente che uno solo dei partecipanti ne sia in possesso?


13/11/2025 15:33
Risposta
Si conferma che i requisiti relativi alle singole categorie di progettazione possono essere comprovati anche in caso di opere analoghe con grado di complessità pari almeno a quello dei servizi da affidare.
Ai fini dell’offerta tecnica, (sub-criterio A.1), sono ammissibili e valutati servizi analoghi svolti soltanto per committenze pubbliche.
Ai fini del possesso dei requisiti di capacità tecnica dei progettisti è consentito dimostrare l’esecuzione dei servizi analoghi svolti anche per soggetti privati come richiamato nel disciplinare.
Lo stesso si conferma anche per l’O.E. relativamente al sub –criterio A3.
Ai fini della richiesta della figura esperta nel settore energetico–ambientale degli edifici (sub-criterio A.2), si considera valida la figura di un professionista Esperto CAM dotato di certificazione rilasciata ai sensi della norma internazionale ISO/IEC 17024, conforme agli standard di accreditamento Accredia.
Ai fini dell’attribuzione del punteggio premiale è sufficiente che la certificazione sia posseduta da uno dei membri del raggruppamento.

04/11/2025 14:29
Quesito #6
Spett.le Acer,
Oggetto: Richiesta di chiarimento – Interventi ERP analoghi

in riferimento alla procedura di gara in oggetto, si chiede di precisare se, ai fini della qualificazione dei lavori analoghi relativi ad interventi ERP, tra gli interventi pubblici possano essere ricompresi anche gli edifici scolastici oppure se debbano intendersi esclusivamente gli edifici residenziali pubblici.

Distinti saluti,


13/11/2025 15:33
Risposta
Ai fini della qualificazione dei lavori analoghi relativi ad interventi ERP, tra gli interventi pubblici possano essere ricompresi anche gli edifici scolastici.

05/11/2025 09:39
Quesito #7
Premesso che il QE del progetto a base di gara indica l’importo della progettazione esecutiva pari a € 156.029,55 e considerato che da una verifica dei corrispettivi per la progettazione esecutiva, con gli importi e le categorie previste dal disciplinare, l’importo risulta essere pari a circa il doppio di quello indicato nel disciplinare, si chiede di chiarire quale è l’importo corretto del servizio posto a base di gara.


13/11/2025 15:33
Risposta
Il Q.E. di riferimento è incluso nella Determinazione dirigenziale n.697 del 04/08/2025, ricompresa tra gli allegati pubblici. Si conferma l’importo per servizi di progettazione come indicato nel Disciplinare di gara.

Si allega il calcolo delle parcelle per singolo lotto come indicato nel disciplinare.

calcolo-parcelle-progettazione-esecutiva.pdf
SHA-256: d45beba0f248809670409cfeb8558b133661e580f54969ad4df1587b8fce2b0e
13/11/2025 12:29
1.85 MB
05/11/2025 10:50
Quesito #8
SI CHIEDE SE CE POSSIBILITA' DI PARTECIPARE A UN SINGOLO LOTTO , NEL CASO DI RISPOSTA AFFERMATIVA , PER IL LOTTO 1C CHE CATEGORIA OCCORE ?


13/11/2025 15:34
Risposta
Non è possibile partecipare ad un singolo lotto.

07/11/2025 11:22
Quesito #9
SUB-CRITERIO A.3: Lavori per interventi ERP analoghi, svolti negli ultimi 10 anni Il criterio A.3.
La scrivente chiede se, ai fini della valutazione, possono essere presi in considerazione anche lavori di completamento di immobili scolastici sempre ricadenti nella CATEGORIA OG 1 ed OG 11 ovviamente sempre di importo similare a quelli da appaltare.


13/11/2025 15:34
Risposta
Ai fini dell’offerta tecnica dell’O.E., per il sub-criterio A.3,possono essere presi in considerazione solo lavori ERP.

07/11/2025 14:56
Quesito #10
Con riferimento al disciplinare di gara che riporta a pg.30 "Per il subcriterio A.2 il concorrente deve presentare, per almeno un professionista facente parte del gruppo di progettazione, la certificazione rilasciata da un organismo di valutazione della conformità secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024 o equivalente, che applica uno dei protocolli di sostenibilità degli edifici (rating systems) di livello nazionale o internazionale", si chiede a codesta spett.le Amministrazione se la certificazione di E.G.E. - Esperto in Gestione dell'Energia (Settore: Civile, Industriale), rilasciata ai sensi della norma UNI CEI 11339:2009 e conforme alla UNI CEI EN 16247-1:2022, risulta conforme all'ottenimento dei n.3 punti tabellari riportati nella tabella di pg.29 del suddetto disciplinare.

Con riferimento al SUB-CRITERIO B.3: restituzione dell'as built anche in versione digitale BIM, si chiede a codesta spett.le Amministrazione se il modello BIM del progetto definitivo degli interventi previsti per i Lotti 1A - 2 - 3 sarà fornito dalla Stazione Appaltante o se è a carico dell'aggiudicatario.

In attesa di un riscontro si porgono cordiali saluti


13/11/2025 15:35
Risposta
Ai fini della richiesta della figura esperta nel settore energetico–ambientale degli edifici (sub-criterio A.2), si considera valida la figura di un professionista E.G.E. - Esperto in Gestione dell'Energia (Settore: Civile, Industriale), rilasciata ai sensi della norma UNI CEI 11339:2009 e conforme alla UNI CEI EN 16247-1:2022.
Con riferimento al SUB-CRITERIO B.3: il modello BIM del progetto definitivo degli interventi previsti per i Lotti 1A - 2 - 3 è a carico dell'aggiudicatario.

09/11/2025 22:18
Quesito #11
Quesito

L’art.VI.4 a pag. 13 del Disciplinare di gara prevede che “Gli affidatari di incarichi di progettazione per progetti posti a base di gara non possono essere affidatari degli appalti, nonché degli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione.” Pertanto, secondo tale disposizione sembrerebbe che i progettisti del progetto definitivo posto a base di gara non possano partecipare alla procedura d’appalto.

Quanto disposto dal disciplinare si rifà all’ex art.24, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 (norma non più vigente in quanto sostituita dal D. Lgs. 36/2023) secondo cui, come principio generale, gli operatori economici cui è assegnata una fase della progettazione, per progetti che sono successivamente messi a gara, non possono partecipare in qualità di concorrenti alle successive fasi progettuali.

Tale divieto si basava sui principi di competitività e di parità di trattamento del Codice Appalti, presumendo un astratto vantaggio competitivo per “asimmetrie informative” in capo al progettista che ha redatto il progetto definitivo che viene posto a base di gara rispetto agli altri concorrenti che potrebbero potenzialmente risultare svantaggiati nella valutazione delle offerte.

La norma non più in vigore prevedeva che “…gli affidatari di incarichi di progettazione per progetti posti a base di gara di progettazione non possono essere affidatari degli appalti, nonché degli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione…Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l’esperienza acquisita nell’espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori”.

La norma, quindi, non introduceva una causa automatica e insuperabile d’esclusione a carico del progettista coinvolto nella successiva fase esecutiva, bensì determinava un regime di “inversione normativa dell’onere della prova” (Consiglio di Stato n.2853 del 14.05.2018).

Sul punto, si richiamano le Linee Guida n.1 dell’ANAC, par. n.2.2 le quali affermano che, ai fini della prova ex art. 24, comma 7, D. Lgs. 50/2016, sia “almeno necessario mettere a disposizione di tutti gli altri candidati e offerenti le medesime informazioni messe a disposizione (anche in formato editabile) nella gara bandita per la progettazione e prevedere termini adeguati, nella gara relativa all’appalto dei lavori, per la ricezione delle offerte, in modo da consentire agli altri concorrenti di elaborare le citate informazioni.”

Con sentenza n.5499/2022 del Consiglio di Stato, sez. V, del 01.07.2022 è stata dichiarata la possibilità per il progettista che ha redatto il progetto definitivo a partecipare alla successiva fase di appalto integrato. Infatti, il Consiglio di Stato ha ritenuto che vi possano essere degli elementi che annullano le “asimmetrie informative”, tramite la combinata disposizione di:

· Rendere in modalità editabile tutti i documenti oggetto della progettazione definitiva posti a base di gara.

· Prevedere un termine di presentazione delle offerte superiore al termine minimo stabilito dal Codice degli Appalti, ciò al fine di agevolare i concorrenti che non hanno partecipato alla progettazione definitiva nell’avere a disposizione un tempo maggiore per approfondire compiutamente il contenuto dei documenti progettuali pubblicati e, di conseguenza, per presentare un’offerta consapevole.

Alla luce di quanto esposto, si chiede alla S.A. di rettificare la disposizione di divieto prevista dal disciplinare all’art.VI.4, pag. 13, e di confermare la possibilità di partecipazione dei progettisti del progetto definitivo posto a base di gara, pubblicando, contestualmente, in modalità editabile tutti i documenti oggetto della progettazione definitiva posti a base di gara e prorogando il termine di presentazione delle offerte, come previsto dalle Linee Guida n.1 ANAC e dalla sentenza n.5499/2022 del Consiglio di Stato.



13/11/2025 15:39
Risposta
Ai fini della partecipazione alla procedura, a rettifica dell'art. VI.4 pag. 13 del Disciplinare di gara, è consentita la possibilità di partecipazione per il progettista che ha redatto il progetto definitivo a partecipare alla successiva fase di appalto integrato. Con richiamo alla Determinazione dirigenziale a contrarre visionabile tra gli allegati pubblici, non è ammissibile lo slittamento dei termini per la ricezione delle offerte. Infine, non si ritiene di allegare gli elaborati editabili in quanto tutte le informazioni sono già ampiamente contenute negli allegati di progetto pubblicati.


10/11/2025 10:00
Quesito #12
Richiesta informazioni sulla partecipazione ai lotti

Buongiorno,

con la presente si chiede cortesemente di sapere se è possibile partecipare a un solo lotto della procedura in oggetto, oppure se la partecipazione richiede necessariamente l’adesione a tutti i lotti.

In attesa di un cortese riscontro, porgo distinti saluti.


13/11/2025 15:40
Risposta
Non è possibile partecipare ad un singolo lotto

10/11/2025 17:52
Quesito #14
Buonasera si richiede di fornire lo schema di calcolo della parcella professionale o in alternativa di indicarci dove è possibile reperirlo.

saluti


13/11/2025 15:42
Risposta
Si rimanda al quesito 7

12/11/2025 10:52
Quesito #15
Con il presente quesito si chiede gentilmente se a dimostrazione dei requisiti di capacità tecnico-economica, è possibile utilizzare requisiti relativi a Categorie di opere di complessità maggiore alla E16 (es. E21, E22 etc.).
Cordiali Saluti



13/11/2025 15:43
Risposta
La categoria E16 non è tra quelle presenti nel bando di gara, tuttavia sono presenti le categorie E06 ed E20, in riferimento a quest’ultima categoria si ritiene ammissibile l’utilizzo di categorie di opere E21 ed E22 di complessità maggiore.


12/11/2025 10:58
Quesito #16
Con riferimento al contenuto dell'offerta tecnica al sub criterio A.3 pag. 29 del disciplinare, viene richiesto di esplicitare "lavori per interventi ERP analoghi, svolti o in corso" la scrivente chiede se tali lavori analoghi devono essere già conclusi o possono essere anche in corso.
Si chiede infine se il requisito dei lavori analoghi, al fine dell'attribuzione del punteggio, può essere posseduto dall'impresa cooptata



13/11/2025 15:43
Risposta
Si conferma che la valutazione sarà effettuata anche su lavori in corso per i quali vi sia dimostrazione dell’inizio lavori.
Si conferma che il requisito può essere dimostrato anche dalla impresa cooptata.


12/11/2025 18:21
Quesito #17
In merito al criterio D.1 Migliorie offerte dall'Operatore Economico, relativamente al Lotto 3 con riguardo a: pavimentazione, arredo urbano,
piantumazione delle aree esterne, impianti, dal computo metrico non si evincono le lavorazioni relative alla sistemazione esterna del lotto 1C. Su cosa vanno fatte le migliorie?


13/11/2025 15:44
Risposta
Il criterio D1 è relativo al solo lotto 3 che si riferisce alle sistemazioni esterne dell’edificio individuato nel lotto 1A. Il lotto 1C comprende la sola manutenzione del fabbricato esistente le cui migliorie sono previste nel criterio E1.

13/11/2025 13:28
Quesito #18
Relativamente ai criteri "F certificazioni" dell' offerta tecnica, in caso di partecipazione alla procedura in costituendo RTI, tutti i componenti devono possedere le certificazioni richieste o solo la mandataria capogruppo?
Si chiede inoltre se è possibile presentare certificato PAS24000 in luogo della SA8000


17/11/2025 12:14
Risposta
Relativamente ai criteri "F- Certificazioni" dell'offerta tecnica, si rimanda al quesito N.5 (punto 4).
Si conferma la possibilità di presentare il certificato PAS24000 in luogo del certificato SA8000.

13/11/2025 15:32
Quesito #19
Con riferimento al criterio A.3 dell'offerta tecnica si chiede se si possono indicare lavori analoghi sia svolti sia in corso (come indicato a pag. 29 del disciplinare) o se i lavori analoghi devono essere già conclusi.


13/11/2025 15:46
Risposta
Si rimanda al quesito n. 16
13/11/2025 15:55
Quesito #20
In riferimento alla gara in oggetto si chiede su quale importo calcolare il 2% della garanzia provvisoria? Ovvero il valore indicato sulla piattaforma o quello del disciplinare a pag. 6. E' possibile usufruire delle riduzioni previste dal D.Lgs. 36/2023?
In attesa di un riscontro si porgono
Cordiali saluti


17/11/2025 12:18
Risposta
In merito alla garanzia provvisoria va considerato il valore indicato a p.6 del Disciplinare ovvero 8.332.582,39.
Si applicano le riduzioni previste dal D.lgs. 36/2023.

13/11/2025 17:16
Quesito #21
Con riferimento alla gara in oggetto si chiede di conoscere la durata (in giorni) complessiva dell'intervento a base di appalto.
Cordiali saluti


17/11/2025 12:55
Risposta
La durata dell’Accordo Quadro è stabilita in 48 mesi. Le fasi lavorative sono indicate nei cronoprogrammi approvati, suscettibili di ulteriori modifiche in fase di sottoscrizione dei contratti applicativi.

14/11/2025 09:23
Quesito #22
Con riferimento alle parcelle trasmesse con la risposta al quesito #7, si chiede a codesta spett.le Stazione Appaltante di chiarire la mancanza tra le prestazioni della progettazione esecutiva del parametro "Qb.III.02 - Particolari costruttivi e decorativi" elementi propri e specifici del livello progettuale in affidamento nell'appalto. Stesso chiarimento è richiesto per il parametro "QbIII.06 - Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche" che non è stato inserito nel calcolo della parcella sebbene tale attività sia confermata proprio dalla richiesta del disciplinare a pg.14 che riporta "....Nel predetto elenco, altresì, devono essere indicati gli estremi anagrafici e professionali della persona fisica (unica per tutto il gruppo di lavoro) incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche". Per quanto sopra riportato appare evidente che non sono state valutate tutte le aliquote riferibili alle prestazioni progettuali necessarie, con conseguente sottostima della parcella in violazione del principio dell’equo compenso (Legge 49/2023), che stabilisce che la remunerazione debba essere proporzionata al lavoro svolto, a discapito della qualità della progettazione. Si invita codesta spett.le Stazione Appaltante a rivedere le parcelle e i relativi importi posti a base del presente appalto.


17/11/2025 12:26
Risposta
I parametri utilizzati per la determinazione dell'importo dell'affidamento risultano proporzionati alla quantità e qualità del lavoro richiesto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale non comprendendovi né la prestazione “QbIII.02: Particolari costruttivi e decorativi” nè la “QbIII.06: Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche .La motivazione sta nel fatto che il livello di progettazione definitivo posto a base di gara ha già previsto dettagliatamente e accuratamente lo sviluppo di tutti i particolari costruttivi e comunque eventuali aggiornamenti o affinamenti necessari dalla progettazione esecutiva potranno essere conseguiti attraverso il materiale editabile della progettazione definitiva. Anche per quanto riguarda gli estremi anagrafici e professionali della persona fisica incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche, l’intento della S.A.A è quello di avere un nominativo unico con cui avviare le interlocuzioni relative alle problematiche tecniche, fermo restando che il progetto a base di gara è già stato predisposto per recepire autonomamente gli aggiornamenti per le diverse categorie d’opera.

17/11/2025 16:55
Quesito #23
A pag 24 del Disciplinare si precisa che i file dovranno essere uniti in una unica cartella zip o rar mentre sul portale i file bisogna caricarli singolarmente. Si chiede come è più giusto procedere al caricamento. Grazie mille....cordiali saluti



20/11/2025 19:37
Risposta
All'interno di ciascuno degli slot, che compongono le rispettive buste digitali, è possibile inserire un documento singolo ovvero, in caso di necessità, più documenti (singoli files) firmati ad uno ad uno digitalmente e raccolti in una cartella compressa (formato ZIP o RAR ); detta cartella, a sua volta, dovrà essere sottoscritta digitalmente per il caricamento all'interno dello slot. In ogni caso si invita l'operatore economico a contattare l'Help Desk della PAD per qualsiasi necessità e/o chiarimento sulla modalità di caricamento dei documenti in piattaforma - mail : assistenza@tuttogare.it oppure telefonicamente al numero 0240031280, attivo dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 18:00


17/11/2025 17:56
Quesito #24
''Spett.le Stazione Appaltante,
con riferimento ai requisiti indicati nella documentazione di gara, con la presente si richiede un cortese chiarimento in merito al miglioramento degli infissi.
Si segnala che, nel computo metrico estimativo relativo al Corpo 1A, sono state riscontrate alcune incongruenze rispetto ai dati riportati nella Legge 10, in quanto le dimensioni degli infissi differiscono tra i due documenti.
Al fine di elaborare correttamente le proposte migliorative, si richiede cortesemente di precisare quale dei due documenti debba essere assunto come soluzione base.


In attesa di gentile riscontro, si porgono distinti saluti


20/11/2025 19:38
Risposta
Al fine di elaborare correttamente le proposte migliorative, si precisa che le dimensioni di riferimento degli infissi sono quelle riportate nell’elaborato “R11 Relazione energetica - ex legge 10/91” e nelle tavole del progetto architettonico.

17/11/2025 18:02
Quesito #25
Quesito

In riferimento al corrispettivo per la progettazione esecutiva a base di gara, il Disciplinare, a pag. 8, recita “…parcella determinata secondo la tariffa professionale approvata con il D.M. 17.06.2016, recante tutti gli elementi di stima ai quali deve riferirsi il concorrente…”; inoltre, il calcolo del corrispettivo a base di gara (pubblicato dalla SA solo a seguito di richiesta da parte di operatore economico) indica che la determinazione dell’importo è stata eseguita in base al D.M. 17.06.2016 e al D. Lgs. 36/2023.

Orbene, quanto in premessa non corrisponde ai fatti.

L’art. 5 del D.M. 17.06.2016, stabilisce che “1. L'importo delle spese e degli oneri accessori è stabilito in maniera forfettaria; per opere di importo fino a euro 1.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 25 per cento del compenso; per opere di importo pari o superiore a euro 25.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 10 per cento del compenso; per opere di importo intermedio in misura non superiore alla percentuale determinata per interpolazione lineare”.

Il calcolo del corrispettivo della S.A., SOLO NELLA PREMESSA assume quanto previsto dalla norma, infatti riporta testualmente il disposto normativo; mentre nel calcolo modifica arbitrariamente la percentuale “forzandola” al 10% (per interpolazione lineare è il 22,21%).

Inoltre, il Disciplinare, a pag. 14 prevede che il gruppo di lavoro che espleta la progettazione esecutiva deve prevedere “…la persona incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche…”, coerentemente con il disposto normativo in materia.

La tabella A dell’Allegato I.13 del D.Lgs. 36/2023, per il calcolo del corrispettivo della fase prestazionale Progettazione esecutiva prevede anche l’impiego del parametro QbIII.06 Progettazione integrale e coordinata – Integrazione delle prestazioni specialistiche (vedasi anche Tabella “Z2 Prestazioni e parametri Q di incidenza” allegata al D.M. 17.06.2016) e del parametro QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi.

Orbene, il calcolo del corrispettivo effettuato dalla Stazione Appaltante NON comprende i due parametri QbIII.02 e QbIII.06, comportando una drastica ed illegittima riduzione dell’equo compenso, in contrasto con quanto invece richiesto dal disciplinare, dalla normativa e dalla consolidata giurisprudenza.

Complessivamente, la riduzione delle spese di progettazione dal 22,21% al 10% e l’esclusione dei parametri QbIII.02 e QbIII.06 comportano una riduzione di quasi il 50% del corrispettivo dovuto.

Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto e motivato, si chiede la RETTIFICA dell’importo a base di gara per la progettazione esecutiva.



Quesito

Premesso che l’art.41, comma 15 bis del D.Lgs. 36/2023 prevede che “In attuazione degli articoli 1, comma 2, primo periodo, e 8, comma 2, secondo periodo, i corrispettivi determinati secondo le modalità dell'allegato I.13 sono utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara per gli affidamenti di cui all'articolo 108, comma 2, lettera b), comprensivo dei compensi, nonché delle spese e degli oneri accessori, fissi e variabili. Le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei predetti contratti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nel rispetto dei seguenti criteri:

a) per il 65 per cento dell'importo determinato ai sensi del primo periodo, l'elemento relativo al prezzo assume la forma di un prezzo fisso, secondo quanto previsto dall'articolo 108, comma 5;

b) il restante 35 per cento dell'importo da porre a base di gara può essere assoggettato a ribasso in sede di presentazione delle offerte. La stazione appaltante definisce il punteggio relativo all'offerta economica secondo i metodi di calcolo di cui all'articolo 2-bis dell'allegato I.13 e stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico, entro il limite del 30 per cento.”

Considerato che il Disciplinare di gara e l’allegato A offerta economica in piattaforma, indicano come soggetto a ribasso l’INTERO IMPORTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E NON IL 35% COME PREVISTO DALLA NORMA, si chiede di RETTIFICARE l’importo del servizio soggetto a ribasso.





Quesito

Premesso che l’art. 2 bis, Allegato I.13 del D.Lgs. 36/2023 prevede che “Le stazioni appaltanti definiscono i punteggi da attribuire alle offerte economiche presentate per gli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura di importo pari o superiore a 140.000 euro secondo il seguente metodo di calcolo, di natura non lineare:
Se Ri< Rmed
PEi= (Ri/Rmed)^α *X
Se Ri> Rmed
𝑃𝐸𝑖 = X
ove:
• 𝑃𝐸𝑖= punteggio economico provvisorio dell'operatore economico i-esimo;
• 𝑅𝑖= ribasso offerto dall'operatore economico i-esimo;
• 𝑅𝑚ed= media ribassi offerti;
• α = coefficiente variabile da 0,1 a 0,3;
• X=punteggio offerta economica, con valore massimo pari a 30.

Si precisa, inoltre, qualora fosse necessario che non rileva la dicitura “…di importo pari o superiore a 140.000 euro…” in quanto si riferisce al fatto che per importi inferiori a 140.000 euro è prevista altra procedura di affidamento (affidamento diretto di cui all’art. 50, comma 1, lett.b)) con criterio diverso dall’offerta economicamente più vantaggiosa. Pertanto, considerato che il criterio di scelta per la procedura in oggetto è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per estensione sillogistica, il principio valido per quanto riguarda la formula da applicare per il punteggio da attribuire alle offerte economiche con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa è quello stabilito all’art. 2 bis, Allegato I.13 del D.Lgs. 36/2023.

Pertanto, considerato che il disciplinare, a pag. 21, indica erroneamente la formula non lineare per il calcolo del punteggio relativo ai lavori, si chiede di RETTIFICARE la formula per il calcolo del punteggio relativo all’offerta economica sulla progettazione esecutiva con la formula non lineare.



20/11/2025 19:50
Risposta
Riscontro al primo quesito:

In merito al quesito che richiama l’art. 5 del D.M. 17.06.2016 si precisa quanto segue.
Come richiamato dalla norma, il calcolo è effettuato in forma forfettaria e individua un limite massimo percentuale rispetto al compenso. Si evidenzia che, durante le fasi di progettazione di fattibilità e definitiva, sono state svolte numerose riunioni con tutti i soggetti coinvolti — inclusi l’autorità comunale— che hanno consentito di definire in modo chiaro le modalità operative per la progettazione esecutiva.
Tutti i sopralluoghi effettuati dai tecnici interni ed esterni alla S.A. hanno inoltre permesso di acquisire un livello informativo e conoscitivo sufficiente per comprendere, utilizzare e integrare correttamente le informazioni necessarie al servizio da espletare.
Pertanto, la percentuale individuata risulta coerente con il quadro normativo e adeguata a coprire le spese, gli oneri e i contributi dovuti a qualsiasi titolo.
Si precisa che il documento di calcolo dell’importo del corrispettivo, inserito in tutti i documenti di gara, è stato pubblicato dalla SA successivamente solo per mero errore materiale, in quanto necessario per l’approvazione degli atti di gara. In merito ai parametri QbIII.02 e QbIII.06 si rimanda ai quesiti precedenti.

Riscontro al secondo quesito:
Il corrispettivo per la progettazione esecutiva a base di gara non rientra nei limiti definiti dall’articolo 108, comma 2, lettera b (i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 140.000 euro). Inoltre l’affidamento in oggetto prevede la tipologia di appalto integrato, pertanto si conferma che il ribasso proposto sarà unico e riferito anche all'intero importo della progettazione esecutiva. Pertanto non è pertinente alcun richiamo all’art. 108 del D.Lgs. n. 36/2023 e all’art. 2 della L. 49/2023 poiché la stazione appaltante non risulta individuabile come committente di prestazioni previste dall’art. 2230 del codice civile.

Riscontro al terzo quesito:
L’affidamento in oggetto prevede la tipologia di appalto integrato, pertanto si conferma che il ribasso proposto sarà unico e relativo all’intero importo della progettazione esecutiva.


19/11/2025 08:58
Quesito #26
Buongiorno,
per le cat.OS28 ed OS30 è possibile ricorrere all'avvalimento con la cat. OG11?
Saluti


20/11/2025 19:59
Risposta
Si conferma

19/11/2025 09:54
Quesito #27
In vista della chiusura straordinaria, effettuata da ANAC, necessaria per completare la migrazione dei servizi relativi all’ecosistema dei contratti pubblici sul Cloud del Polo Strategico Nazionale (PSN), che avverrà dal 21 al 25 c.m., si chiede alla SA una proroga dei termini per la consegna delle offerte, così da consentire agli OE di poter accedere ai propri FVOE


20/11/2025 19:52
Risposta
Tale circostanza straordinaria, non impatta sulla presentazione dell'offerta sulla PAD, la cui scadenza del termine di ricezione delle offerte è comunque successiva all'intervallo indicato. Pertanto la risposta è negativa.


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