Scaduto
Gara #599
Procedura aperta finalizzata alla realizzazione dell’intervento di ristrutturazione edilizia fabbricati ex IACP in Airola (BN) Via Fossarena civici 11-15-17Informazioni appalto
08/07/2026
Aperta
Lavori
€ 7.039.203,61
Andreotti Carmine
Categorie merceologiche
4521 - Lavori generali di costruzione di edifici
4511 - Lavori di demolizione di edifici e lavori di movimento terra
Lotti
1
BC4A1FFC22
F17I22000020007
Qualità prezzo
Procedura aperta finalizzata alla realizzazione dell’intervento di ristrutturazione edilizia fabbricati ex IACP in Airola (BN) Via Fossarena civici 11-15-17
Procedura aperta finalizzata alla realizzazione dell’intervento di ristrutturazione edilizia fabbricati ex IACP in Airola (BN) Via Fossarena civici 11-15-17
€ 6.805.395,98
€ 1.621.491,30
€ 233.807,63
Seggio di gara
Nota prot. 121228
28/07/2026
| Cognome | Nome | Ruolo |
|---|---|---|
| ANDREOTTI | CARMINE | Presidente e Responsabile Unico del Progetto |
| CHIROLA | ALBERTO | Testimone |
| ALFANO | LUCIA ANNA | Testimone e segretario |
Commissione valutatrice
Nota prot. 121228
28/07/2026
|
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155.24 kB | |
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169.58 kB |
| Cognome | Nome | Ruolo |
|---|---|---|
| ANDREOTTI | CARMINE | Presidente |
| RONDINO | OSCAR | Componente |
| AMOROSO | DOMENICO | Componente e segretario |
Scadenze
16/07/2026 12:00
24/07/2026 12:00
27/07/2026 09:30
Allegati
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6.65 MB | |
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2.32 MB | |
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392.32 kB | |
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1.55 MB | |
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bnado-di-gara-con-cig.pdf SHA-256: f7224ebe287cd1ec739121e3f1d57fa8a671f489287dc2a19264932fd84d6d90 08/07/2026 17:06 |
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2.06 MB | |
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493.34 kB | |
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260.42 MB | |
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56.91 MB | |
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115.64 MB | |
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10.bim.rar SHA-256: fd8ea529b6774177100263b11924ef6b8f8a90cfab4aeae3644baff255059f0d 08/07/2026 17:28 |
529.62 MB | |
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modulistica-editabile.rar SHA-256: e6b4ba7181d936207737c66126433d7150aa4fc658cef814e7198daf12269303 08/07/2026 17:29 |
85.79 kB |
Chiarimenti
09/07/2026 11:47
Quesito #1
Spett.le Ente appaltante
La scrivente impresa è in possesso delle categorie OG1 IV-BIS e di OG11 II è chiede se può partecipare alla seguente gara usufruendo dell'avvalimento per la restante parte delle categorie?
Rimanendo in attesa di vostro gentile riscontro
Porgiamo cordiali saluti.
La scrivente impresa è in possesso delle categorie OG1 IV-BIS e di OG11 II è chiede se può partecipare alla seguente gara usufruendo dell'avvalimento per la restante parte delle categorie?
Rimanendo in attesa di vostro gentile riscontro
Porgiamo cordiali saluti.
10/07/2026 17:24
Risposta
Per quanto già indicato alla Sezione V.11 del disciplinare di gara la scelta delle modalità di partecipazione alla procedura costituisce onere a carico del concorrente, sulla base dei requisiti di partecipazione indicati nella documentazione di gara e delle norme in vigore che regolano la materia.
10/07/2026 10:47
Quesito #2
Spett.le
premesso e considerato che la documentazione di gara richiesta risulta particolarmente articolata e complessa, richiedendo approfondimenti tecnici, amministrativi ed economici di notevole entità, per
la formulazione di un'offerta seria, ponderata, competitiva e pienamente rispondente alle esigenze di codesta Amministrazione, si richiedono tempistiche congrue, non conciliabili con l'attuale scadenza. Per far si che tutti gli operatori economici possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla preparazione delle offerte, l'impresa scrivente richiede formalmente di voler concedere una proroga del termine di scadenza per la presentazione delle offerte di almeno15 giorni, al fine di garantire la massima partecipazione alla procedura e assicurare la qualità e la sostenibilità delle offerte presentate.
premesso e considerato che la documentazione di gara richiesta risulta particolarmente articolata e complessa, richiedendo approfondimenti tecnici, amministrativi ed economici di notevole entità, per
la formulazione di un'offerta seria, ponderata, competitiva e pienamente rispondente alle esigenze di codesta Amministrazione, si richiedono tempistiche congrue, non conciliabili con l'attuale scadenza. Per far si che tutti gli operatori economici possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla preparazione delle offerte, l'impresa scrivente richiede formalmente di voler concedere una proroga del termine di scadenza per la presentazione delle offerte di almeno15 giorni, al fine di garantire la massima partecipazione alla procedura e assicurare la qualità e la sostenibilità delle offerte presentate.
17/07/2026 10:42
Risposta
Stante le motivazioni indicate nella Determinazione dirigenziale a contrarre e nella documentazione di gara, non è possibile concedere una proroga sui termini di scadenza di ricevimento delle offerte.
10/07/2026 11:29
Quesito #3
Buongiorno,
tra le categorie scorporabili è richiesta qualificazione OG11 III - BIS ma si chiede se
è possibile partecipare avendo la OG11 III con incremento di 1/5 .
Cordiali saluti
tra le categorie scorporabili è richiesta qualificazione OG11 III - BIS ma si chiede se
è possibile partecipare avendo la OG11 III con incremento di 1/5 .
Cordiali saluti
10/07/2026 17:25
Risposta
Per quanto già indicato alla Sezione V.11 del disciplinare di gara la scelta delle modalità di partecipazione alla procedura costituisce onere a carico del concorrente, sulla base dei requisiti di partecipazione indicati nella documentazione di gara e delle norme in vigore che regolano la materia.
10/07/2026 13:03
Quesito #4
Salve,
non riusciamo a trovare l'elaborato CSA dove si evincono le modalita di pagamento.
Cordiali Saluti
non riusciamo a trovare l'elaborato CSA dove si evincono le modalita di pagamento.
Cordiali Saluti
10/07/2026 17:47
Risposta
Il Capitolato Speciale di Appalto è inserito all'interno della cartella compressa 01.edg.rar. Ad ogni modo si allega al presente riscontro.
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sub-1051634305415524409-acer01-xx-bq-z-en000028.pdf SHA-256: 8835d62bd57e2991775416513903870034f0666746c3142623d80c206d9e7b21 10/07/2026 17:47 |
2.02 MB |
13/07/2026 14:54
Quesito #5
Buon pomeriggio,
con la presente si chiedono le seguenti precisazioni in caso si partecipazione in raggruppamento costituendo; nello specifico si chiede se i requisiti previsti dal Sub criterio D: Metodologia e gestione informativa (BIM), debbano essere necessariamente posseduti da tutti i membri del raggruppamento o è sufficiente che tali requisiti possano essere in posseduti anche solo da un membro del RTP.
Si resta in attesa.
Cordiali saluti
con la presente si chiedono le seguenti precisazioni in caso si partecipazione in raggruppamento costituendo; nello specifico si chiede se i requisiti previsti dal Sub criterio D: Metodologia e gestione informativa (BIM), debbano essere necessariamente posseduti da tutti i membri del raggruppamento o è sufficiente che tali requisiti possano essere in posseduti anche solo da un membro del RTP.
Si resta in attesa.
Cordiali saluti
17/07/2026 10:43
Risposta
È sufficiente che tali requisiti possano essere posseduti anche solo da un membro del RTP.
13/07/2026 18:57
Quesito #6
Con riferimento alla sezione "E - Certificazioni" della tabella dei criteri di valutazione (punti E.1, E.2, E.3, E.4, E.5), che prevede l'assegnazione di punteggi premianti per il possesso di specifiche certificazioni (UNI EN ISO 14001, SA 8000, ISO 45001, UNI PdR 125:2022, UNI ISO 37001), si richiede il seguente chiarimento: In caso di partecipazione alla procedura da parte di un Consorzio Stabile che designi due o più consorziate come esecutrici dei lavori, si domanda se tali certificazioni debbano essere possedute direttamente dal Consorzio Stabile in proprio; se è sufficiente che siano possedute anche da una sola delle consorziate esecutrici designate oppure se debbano essere possedute da tutti.
Si resta in attesa di un cortese riscontro.
Si resta in attesa di un cortese riscontro.
17/07/2026 10:43
Risposta
A maggiore garanzia della qualità della prestazione, in caso di Consorzi stabili e di consorzi artigiani le certificazioni devono essere possedute dal Consorzio stesso e dalle consorziate indicate come esecutrici.
14/07/2026 10:45
Quesito #7
Con riferimento alla procedura per l’intervento di “Ristrutturazione edilizia fabbricati ex IACP in Airola (BN), Via Fossarena civici 11-15-17”, si chiedono i seguenti chiarimenti sulle modalità di predisposizione dell’offerta tecnica:
Criterio A – Merito tecnico dell’organizzazione
1. Si chiede di chiarire come debba essere coordinato il limite complessivo di 25 facciate A4 della relazione A con il limite di 5 facciate per ciascuno dei sub-criteri A.1 e A.2.
2. Per il sub-criterio A.2, si chiede se il limite di 5 facciate riguardi complessivamente i tre interventi analoghi presentabili e quale documentazione debba essere allegata per comprovarli.
Criteri B e C – Migliorie tecniche
1. Si chiede di confermare se per “quattro schede tecniche” debbano intendersi quattro singole pagine oppure quattro documenti, anche composti da più pagine.
Criterio D – Gestione informativa e BIM
1. Con riferimento ai sub-criteri D.2 e D.3, si chiede di confermare che, in assenza di una diversa indicazione specifica, trovi applicazione il limite generale di massimo 5 facciate A4 per ciascun sub-criterio e, pertanto, che i contenuti D.2.1, D.2.2 e D.2.3 debbano essere trattati complessivamente entro le 5 facciate previste per D.2.
Criterio A – Merito tecnico dell’organizzazione
1. Si chiede di chiarire come debba essere coordinato il limite complessivo di 25 facciate A4 della relazione A con il limite di 5 facciate per ciascuno dei sub-criteri A.1 e A.2.
2. Per il sub-criterio A.2, si chiede se il limite di 5 facciate riguardi complessivamente i tre interventi analoghi presentabili e quale documentazione debba essere allegata per comprovarli.
Criteri B e C – Migliorie tecniche
1. Si chiede di confermare se per “quattro schede tecniche” debbano intendersi quattro singole pagine oppure quattro documenti, anche composti da più pagine.
Criterio D – Gestione informativa e BIM
1. Con riferimento ai sub-criteri D.2 e D.3, si chiede di confermare che, in assenza di una diversa indicazione specifica, trovi applicazione il limite generale di massimo 5 facciate A4 per ciascun sub-criterio e, pertanto, che i contenuti D.2.1, D.2.2 e D.2.3 debbano essere trattati complessivamente entro le 5 facciate previste per D.2.
17/07/2026 10:44
Risposta
Criterio A – Merito tecnico dell’organizzazione
1. I due limiti operano in combinato disposto: l'operatore ha a disposizione un massimo di 5 facciate di testo descrittivo per lo sviluppo di ciascun sub-criterio, fermo restando che l'intero documento relativo al Criterio A, computando la somma dei sub-criteri, l'eventuale introduzione, le tabelle e i grafici, dovrà tassativamente rispettare il tetto massimo globale di 25 facciate in formato A4.
2. L'operatore economico dovrà illustrare e descrivere i tre interventi analoghi presentabili descrivendo gli interventi entro un massimo di 5 (cinque) facciate in formato A4 ed allegando come documentazione i CEL a dimostrazione delle categorie dei lavori e relativi importi o disciplinari di gara in assenza di CEL alla data di presentazione dell’offerta. Data inizio -fine lavori dimostrabili allegando certificato di stato finale o collaudo se disponibili. La documentazione allegata concorre al limite complessivo delle 25 facciate per il criterio A.
Criteri B e C – Migliorie tecniche
1. Si conferma che in merito alle schede tecniche, le stesse sono da intendersi come documenti, anche composti da più pagine.
Criterio D – Gestione informativa e BIM
1. SI CONFERMA CHE trova applicazione il limite generale di massimo 5 facciate in formato A4 per ciascun sub-criterio e, pertanto, che i contenuti D.2.1, D.2.2 e D.2.3 debbano essere trattati complessivamente entro le 5 facciate previste per D.2.
1. I due limiti operano in combinato disposto: l'operatore ha a disposizione un massimo di 5 facciate di testo descrittivo per lo sviluppo di ciascun sub-criterio, fermo restando che l'intero documento relativo al Criterio A, computando la somma dei sub-criteri, l'eventuale introduzione, le tabelle e i grafici, dovrà tassativamente rispettare il tetto massimo globale di 25 facciate in formato A4.
2. L'operatore economico dovrà illustrare e descrivere i tre interventi analoghi presentabili descrivendo gli interventi entro un massimo di 5 (cinque) facciate in formato A4 ed allegando come documentazione i CEL a dimostrazione delle categorie dei lavori e relativi importi o disciplinari di gara in assenza di CEL alla data di presentazione dell’offerta. Data inizio -fine lavori dimostrabili allegando certificato di stato finale o collaudo se disponibili. La documentazione allegata concorre al limite complessivo delle 25 facciate per il criterio A.
Criteri B e C – Migliorie tecniche
1. Si conferma che in merito alle schede tecniche, le stesse sono da intendersi come documenti, anche composti da più pagine.
Criterio D – Gestione informativa e BIM
1. SI CONFERMA CHE trova applicazione il limite generale di massimo 5 facciate in formato A4 per ciascun sub-criterio e, pertanto, che i contenuti D.2.1, D.2.2 e D.2.3 debbano essere trattati complessivamente entro le 5 facciate previste per D.2.
14/07/2026 13:21
Quesito #8
Buongiorno,
la scrivente impresa intende partecipare alla gara in oggetto mediante l'istituto di avvalimento con impresa ausiliaria in possesso dei requisiti generali-speciali per l'ammissione alla procedura in questione.
Nello specifico si richiede se l'impresa ausiliata ai fini dell'offerta tecnica può utilizzare i requisiti in possesso dell'ausiliaria.
in attesa si porgono cordiali saluti
la scrivente impresa intende partecipare alla gara in oggetto mediante l'istituto di avvalimento con impresa ausiliaria in possesso dei requisiti generali-speciali per l'ammissione alla procedura in questione.
Nello specifico si richiede se l'impresa ausiliata ai fini dell'offerta tecnica può utilizzare i requisiti in possesso dell'ausiliaria.
in attesa si porgono cordiali saluti
17/07/2026 10:44
Risposta
Non è possibile fornire un riscontro al quesito non avendo specificato l'operatore economico per quale criterio dell'offerta tecnica intende avvalersi della società ausiliaria. In ogni caso l'oggetto del contratto di avvalimento sarà valutato ai fini della sua ammissibilità in fase di valutazione dell'offerta tecnica.
15/07/2026 11:22
Quesito #9
Quesito n°1
Con riferimento alla Sezione VII (Offerta Tecnica) e al punto IX.1 del Disciplinare, si rileva quanto segue:
Il Criterio A prevede una "Relazione Tecnica illustrativa" con un limite massimo di 25 facciate A4. Ciò risulta in contraddizione con Il punto IX.1 (pg.47) del disciplinare che stabilisce invece, come regola generale, che la lunghezza di ciascun sub-criterio non debba superare le 5 facciate A4. Ciò porterebbe quindi a presupporre una lunghezza complessiva del criterio A di sole 10 facciate A4. Per i sub-criteri B.1, B.2, C.1 il Disciplinare richiede inoltre un "Fascicolo" autonomo di massimo 5 pagine per ciascuno, mentre per il sub-criterio D.1 (oGI) è previsto un limite di 35 pagine, senza indicazioni esplicite di limite per D.2 e D.3.
Si chiede pertanto di chiarire:
- se il limite di 25 facciate previsto per il Criterio A si riferisca alla sola relazione dei sub-criteri A.1 e A.2, oppure comprenda anche i sub-criteri B.1, B.2 e C.1;
- se i sub-criteri D.2 e D.3 debbano essere ricompresi all'interno delle 35 pagine complessive dell'oGI (D.1), oppure se debbano rientrare nella relazione tecnica illustrativa che comprende anche i sub criteri A.1; A.2;B.1;B.2;C.1.
Con riferimento alla Sezione VII (Offerta Tecnica) e al punto IX.1 del Disciplinare, si rileva quanto segue:
Il Criterio A prevede una "Relazione Tecnica illustrativa" con un limite massimo di 25 facciate A4. Ciò risulta in contraddizione con Il punto IX.1 (pg.47) del disciplinare che stabilisce invece, come regola generale, che la lunghezza di ciascun sub-criterio non debba superare le 5 facciate A4. Ciò porterebbe quindi a presupporre una lunghezza complessiva del criterio A di sole 10 facciate A4. Per i sub-criteri B.1, B.2, C.1 il Disciplinare richiede inoltre un "Fascicolo" autonomo di massimo 5 pagine per ciascuno, mentre per il sub-criterio D.1 (oGI) è previsto un limite di 35 pagine, senza indicazioni esplicite di limite per D.2 e D.3.
Si chiede pertanto di chiarire:
- se il limite di 25 facciate previsto per il Criterio A si riferisca alla sola relazione dei sub-criteri A.1 e A.2, oppure comprenda anche i sub-criteri B.1, B.2 e C.1;
- se i sub-criteri D.2 e D.3 debbano essere ricompresi all'interno delle 35 pagine complessive dell'oGI (D.1), oppure se debbano rientrare nella relazione tecnica illustrativa che comprende anche i sub criteri A.1; A.2;B.1;B.2;C.1.
17/07/2026 10:50
Risposta
1. I due limiti operano in combinato disposto: l'operatore ha a disposizione un massimo di 5 facciate di testo descrittivo per lo sviluppo di ciascun sub-criterio, fermo restando che l'intero documento relativo al Criterio A, computando la somma dei sub-criteri, l'eventuale introduzione, le tabelle e i grafici, dovrà tassativamente rispettare il tetto massimo globale di 25 facciate in formato A4. SI conferma che il limite di 25 facciate previsto per il Criterio A, si riferisce alla somma complessiva dei sub-criteri A.1 e A.2, comprensivi di 'eventuale introduzione, tabelle e i grafici.
2. I sub-criteri D.2 e D.3 debbano essere prodotti in riferimento alla regola generale, che prevede una lunghezza di ciascun sub-criterio non superiore alle 5 facciate in formato A4. Per il sub-criterio D.1 Offerta di Gestione Informativa (oGI), è specificato un limite superiore alle 5 facciate in formato A4, prevedendo un massimo di 35 pagine.
2. I sub-criteri D.2 e D.3 debbano essere prodotti in riferimento alla regola generale, che prevede una lunghezza di ciascun sub-criterio non superiore alle 5 facciate in formato A4. Per il sub-criterio D.1 Offerta di Gestione Informativa (oGI), è specificato un limite superiore alle 5 facciate in formato A4, prevedendo un massimo di 35 pagine.
16/07/2026 09:55
Quesito #10
Considerati i seguenti punti del disciplinare
- Sezione IX.1 – pag. 47: “La lunghezza di ciascun sub-criterio dell’elaborato tecnico relativo ai predetti criteri di valutazione, non dovrà superare le 5 (cinque) facciate in formato A4.”
- Sezione IX.1 – pag. 48: Gli allegati al Criterio A consistono nella Relazione Tecnica illustrativa, costituita da un massimo di n. 25 (venticinque) facciate formato A4...”
- Sezione IX.1 – pag. 49: “Sub criterio B.1, B.2, C.1 [...] Per ogni sub-criterio, un Fascicolo composto da massimo 5 pagine formato A4...”
Quesito
Si chiede pertanto di indicare in maniera univoca il numero massimo di facciate ammissibili per ciascun criterio e sub-criterio dell’offerta tecnica.
- Sezione IX.1 – pag. 47: “La lunghezza di ciascun sub-criterio dell’elaborato tecnico relativo ai predetti criteri di valutazione, non dovrà superare le 5 (cinque) facciate in formato A4.”
- Sezione IX.1 – pag. 48: Gli allegati al Criterio A consistono nella Relazione Tecnica illustrativa, costituita da un massimo di n. 25 (venticinque) facciate formato A4...”
- Sezione IX.1 – pag. 49: “Sub criterio B.1, B.2, C.1 [...] Per ogni sub-criterio, un Fascicolo composto da massimo 5 pagine formato A4...”
Quesito
Si chiede pertanto di indicare in maniera univoca il numero massimo di facciate ammissibili per ciascun criterio e sub-criterio dell’offerta tecnica.
17/07/2026 10:51
Risposta
Si rimanda ai riscontri già formulati ai numeri 7 e 9
16/07/2026 09:56
Quesito #11
Considerati i seguenti punti del disciplinare:
- Sezione IX.1 – pag. 51: “Per tutti i sub criteri il possesso del requisito alla data del 31.12.2025 dovrà essere dimostrato mediante presentazione della relativa certificazione...”
- Sezione IX.1 – pag. 51: “In caso di rinnovo, avendo le certificazioni validità triennale, il concorrente dovrà presentare la certificazione scaduta unitamente al predetto rinnovo.”
Quesito
Con riferimento al criterio premiale E (Certificazioni), si chiede di chiarire il significato della previsione secondo cui il possesso delle certificazioni deve risultare “alla data del 31.12.2025”.
Si chiede pertanto di precisare il corretto requisito temporale richiesto ai fini dell’attribuzione del punteggio premiale.
- Sezione IX.1 – pag. 51: “Per tutti i sub criteri il possesso del requisito alla data del 31.12.2025 dovrà essere dimostrato mediante presentazione della relativa certificazione...”
- Sezione IX.1 – pag. 51: “In caso di rinnovo, avendo le certificazioni validità triennale, il concorrente dovrà presentare la certificazione scaduta unitamente al predetto rinnovo.”
Quesito
Con riferimento al criterio premiale E (Certificazioni), si chiede di chiarire il significato della previsione secondo cui il possesso delle certificazioni deve risultare “alla data del 31.12.2025”.
Si chiede pertanto di precisare il corretto requisito temporale richiesto ai fini dell’attribuzione del punteggio premiale.
17/07/2026 10:52
Risposta
Ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al criterio E "certificazioni", il concorrente dovrà dimostrare il possesso di ciascuna certificazione alla data del 31/12/2025 nelle modalità descritte nel disciplinare di gara - sub criterio E.1
16/07/2026 09:57
Quesito #12
Dal disciplinare si riporta in sezione III.1 – pag. 10: “I costi per la sicurezza e per la manodopera non sono soggetti a ribasso, salvo quanto previsto dall’art. 41, comma 14, del Codice."
Alla frase successiva però, si cita: “Si precisa che l’importo assoggettato a ribasso e su cui il concorrente formulerà la propria offerta economica, è calcolato sull’importo a base di gara comprensivo dei costi della manodopera.”
Altresì, nella sezione VIII – pag. 46: “i costi della manodopera [...] continuano a far parte dell’importo a base di gara, su cui applicare il ribasso offerto dall’operatore.”
Quesito
Con riferimento a quanto citato dal disciplinare, si chiede di confermare che il ribasso percentuale debba essere applicato all’intero importo soggetto a ribasso di euro 6.805.395,98, comprensivo dei costi della manodopera, come indicato a pag. 10 e ribadito a pag. 46 del disciplinare.
Si chiede altresì di chiarire come debba essere interpretata la previsione secondo cui “i costi della manodopera non sono soggetti a ribasso”, tenuto conto delle successive disposizioni che prevedono espressamente l’applicazione del ribasso all’importo comprendente i medesimi costi.
Alla frase successiva però, si cita: “Si precisa che l’importo assoggettato a ribasso e su cui il concorrente formulerà la propria offerta economica, è calcolato sull’importo a base di gara comprensivo dei costi della manodopera.”
Altresì, nella sezione VIII – pag. 46: “i costi della manodopera [...] continuano a far parte dell’importo a base di gara, su cui applicare il ribasso offerto dall’operatore.”
Quesito
Con riferimento a quanto citato dal disciplinare, si chiede di confermare che il ribasso percentuale debba essere applicato all’intero importo soggetto a ribasso di euro 6.805.395,98, comprensivo dei costi della manodopera, come indicato a pag. 10 e ribadito a pag. 46 del disciplinare.
Si chiede altresì di chiarire come debba essere interpretata la previsione secondo cui “i costi della manodopera non sono soggetti a ribasso”, tenuto conto delle successive disposizioni che prevedono espressamente l’applicazione del ribasso all’importo comprendente i medesimi costi.
17/07/2026 10:54
Risposta
Si conferma che l'importo soggetto a ribasso è pari ad Euro 6.805.395,98.
Ai sensi della Delibera ANAC n. 528 del 15/11/2023, l'art. 41, comma 14, del Decreto Legislativo n. 36/2023, nella parte in cui stabilisce che i costi della manodopera sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso, deve essere letto ed interpretato come volto a sancire l'obbligo della Stazione appaltante di quantificare ed indicare separatamente, negli atti di gara, i costi della manodopera che, tuttavia, continuano a far parte dell'importo a base di gara, su cui applicare il ribasso offerto dall'operatore per definire l'importo contrattuale.
Con richiamo alla Sezione XI.2 del disciplinare di gara “verifica anomalia dell’offerta”, qualora il concorrente abbia necessità di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale e che pertanto dichiara all’interno del modello “A” – offerta economica un costo complessivo della manodopera inferiore a quello determinato in sede progettuale, dovrà allegare le giustificazioni contenenti le modalità con le quali intende adempiere agli impegni di cui all’art. 102, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023.
Ai sensi della Delibera ANAC n. 528 del 15/11/2023, l'art. 41, comma 14, del Decreto Legislativo n. 36/2023, nella parte in cui stabilisce che i costi della manodopera sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso, deve essere letto ed interpretato come volto a sancire l'obbligo della Stazione appaltante di quantificare ed indicare separatamente, negli atti di gara, i costi della manodopera che, tuttavia, continuano a far parte dell'importo a base di gara, su cui applicare il ribasso offerto dall'operatore per definire l'importo contrattuale.
Con richiamo alla Sezione XI.2 del disciplinare di gara “verifica anomalia dell’offerta”, qualora il concorrente abbia necessità di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale e che pertanto dichiara all’interno del modello “A” – offerta economica un costo complessivo della manodopera inferiore a quello determinato in sede progettuale, dovrà allegare le giustificazioni contenenti le modalità con le quali intende adempiere agli impegni di cui all’art. 102, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023.
16/07/2026 10:43
Quesito #13
Spett.le Stazione Appaltante,
si chiede cortesemente di valutare una proroga del termine di presentazione delle offerte, in considerazione della complessità della documentazione tecnica richiesta e dei tempi particolarmente ristretti a disposizione degli operatori economici per la predisposizione dell'offerta.
La richiesta è altresì motivata dalla presenza, nel disciplinare di gara, di alcune disposizioni suscettibili di differenti interpretazioni, per le quali si rendono necessari specifici chiarimenti da parte della Stazione Appaltante.
Al fine di garantire la corretta formulazione delle offerte e la più ampia partecipazione alla procedura, si auspica pertanto la concessione di un congruo differimento del termine di presentazione.
si chiede cortesemente di valutare una proroga del termine di presentazione delle offerte, in considerazione della complessità della documentazione tecnica richiesta e dei tempi particolarmente ristretti a disposizione degli operatori economici per la predisposizione dell'offerta.
La richiesta è altresì motivata dalla presenza, nel disciplinare di gara, di alcune disposizioni suscettibili di differenti interpretazioni, per le quali si rendono necessari specifici chiarimenti da parte della Stazione Appaltante.
Al fine di garantire la corretta formulazione delle offerte e la più ampia partecipazione alla procedura, si auspica pertanto la concessione di un congruo differimento del termine di presentazione.
17/07/2026 10:54
Risposta
Stante le motivazioni indicate nella Determinazione dirigenziale a contrarre e nella documentazione di gara, non è possibile concedere una proroga sui termini di scadenza di ricevimento delle offerte.